Art. 10.
(Pareri scientifici).

      1. Il comitato scientifico formula pareri scientifici su richiesta:

          a) del consiglio di amministrazione dell'Autorità;

          b) di propria iniziativa, nelle materie di sua competenza;

          c) del Ministro della salute;

          d) del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

          e) delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

          f) del comitato consultivo;

 

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          g) della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

      2. Le richieste di cui al comma 1 sono corredate da una documentazione informativa che illustra la questione scientifica da esaminare e l'interesse che essa riveste per la sicurezza alimentare.