1. Il comitato scientifico formula pareri scientifici su richiesta:
a) del consiglio di amministrazione dell'Autorità;
b) di propria iniziativa, nelle materie di sua competenza;
c) del Ministro della salute;
d) del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
e) delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
f) del comitato consultivo;
g) della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Le richieste di cui al comma 1 sono corredate da una documentazione informativa che illustra la questione scientifica da esaminare e l'interesse che essa riveste per la sicurezza alimentare.